DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE DEI MATERIALI

Prodotti bituminosi certificati con dichiarazione di prestazione a Poggibonsi

In questa pagina sono raccolte le dichiarazioni di prestazione di ognuno dei prodotti dell'azienda di Poggibonsi. 
Grazie a questo documento, obbligatorio per legge, è quindi possibile conoscere le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali, in modo da effettuare un uso consono, salvaguardando la salute delle persone e la tutela dell'ambiente.
La dichiarazione di prestazione, abbreviata in DoP (Declaration of Performance), è il documento obbligatorio che accompagna la marcatura CE dei prodotti da costruzione.

Disciplina normativa

Dal 1º luglio 2013 la vecchia Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 (CPD 89/106) è stata sostituita dal Regolamento Europeo 305/2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione-CPR 305/2011)[1]. 
Per ogni prodotto da costruzione il fornitore deve rilasciare la DoP che prende il posto della vecchia dichiarazione di conformità.

Il documento contiene la destinazione d'uso del prodotto (coperto da norma armonizzata), le caratteristiche prestazionali e tutti gli elementi utili per la sua rintracciabilità (commessa, lotto di produzione, ecc.).
  • La dichiarazione di prestazione

    Per essere immessi sul mercato, e essere conseguentemente utilizzati in cantiere, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma europea armonizzata in vigore, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE. 

    Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al Regolamento, i prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione.


    La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.


    I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l’altro:

        • il riferimento del prodotto-tipo;

        • il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;

        • l’uso previsto del prodotto;

        • l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata;

        • le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.

    La dichiarazione di prestazione è accompagnata dalla marcatura CE, l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.


    Essa è seguita da:

        • ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta;

        • nome e indirizzo del fabbricante;

        • riferimento del prodotto-tipo;

        • numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;

        • livello o classe della prestazione dichiarata;

        • riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata;

        • numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso;

        • uso previsto del prodotto.

  • Deroghe alla dichiarazione di prestazione

    Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione. Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.


    Relativamente alla dichiarazione di prestazione, per i seguenti prodotti da costruzione erano stati emanati decreti interministeriali (vedi allegato) che stabiliscono le caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente (per le caratteristiche essenziali non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD):

        • Accessori per serramenti (D.M. 5 marzo 2007)

        • Isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007)

        • Aggregati (D.M. 11 aprile 2007)

        • Appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009)

        • Geotessili e prodotti affini (D.M. 11 aprile 2007)

        • Aggregati per conglomerati bituminosi (D.M. 16 novembre 2009)

Con l'entrata in vigore del Reg. UE 305/2011 i prodotti da costruzione, per cui esistono norme armonizzate europee, devono essere commercializzati solo se accompagnati sia dalla marcatura CE (in etichetta o stampigliata) che della relativa DoP. Le novità salienti secondo il regolamento CPR sono:
  • l'inserimento, fra i requisiti essenziali di un prodotto, della sostenibilità delle risorse naturali e di informazioni relative alle sostanze pericolose;
  • prevista la tabella delle prestazioni nella struttura della dichiarazione, formata da 10 punti;
  • sull'etichetta della marcatura CE deve essere riportato il n° della DoP relativa al prodotto.
  • La DoP si chiama così in quanto deve contenere le caratteristiche prestazionali del materiale, andando, quindi, oltre le informazioni incluse nella precedente (per il settore) “dichiarazione di conformità”.
  • La valutazione e la verifica della costanza della prestazione (AVCP ovvero Assessment and Verification of Constancy of Performance), da parte dell'organismo notificato, con la relativa certificazione, costituisce il presupposto per la redazione di una dichiarazione di prestazione.
    A seconda dei prodotti, delle relative norme tecniche armonizzate, dalle applicazioni, l'AVCP si basa su di una combinazione di: sorveglianza del FPC (Factory Production Control - controllo del processo di fabbrica) da parte del fabbricante, sorveglianza del FPC da parte dell'ente, prove sul prodotto da parte del fabbricante, prove sul prodotto da parte di laboratori accreditati di enti notificati.

Sede e recapiti

CONGLOMERATI VALDELSA 
Via Trentino Alto Adige, 1 – 53036 Poggibonsi (SI)
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