Per essere immessi sul mercato, e essere conseguentemente utilizzati in cantiere, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma europea armonizzata in vigore, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE.
Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al Regolamento, i prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione.
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l’altro:
• il riferimento del prodotto-tipo;
• il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
• l’uso previsto del prodotto;
• l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata;
• le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.
La dichiarazione di prestazione è accompagnata dalla marcatura CE, l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
Essa è seguita da:
• ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta;
• nome e indirizzo del fabbricante;
• riferimento del prodotto-tipo;
• numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;
• livello o classe della prestazione dichiarata;
• riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata;
• numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso;
• uso previsto del prodotto.
Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione. Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
Relativamente alla dichiarazione di prestazione, per i seguenti prodotti da costruzione erano stati emanati decreti interministeriali (vedi allegato) che stabiliscono le caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente (per le caratteristiche essenziali non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD):
• Accessori per serramenti (D.M. 5 marzo 2007)
• Isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007)
• Aggregati (D.M. 11 aprile 2007)
• Appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009)
• Geotessili e prodotti affini (D.M. 11 aprile 2007)
• Aggregati per conglomerati bituminosi (D.M. 16 novembre 2009)
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