Ai sensi delle NTC, Capitolo 11.1 “Generalità”, ogni prodotto o materiale ad uso strutturale da impiegarsi in cantiere deve essere:
Per quanto riguarda la qualificazione del prodotto, lo stesso capitolo stabilisce in generale che in presenza di una norma europea armonizzata in vigore, derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il medesimo prodotto deve possedere la marcatura CE.
Qualora, invece, non sia disponibile oppure non sia ancora in vigore una norma europea armonizzata per uno specifico prodotto, e al contempo le NTC prevedano una specifica procedura di qualificazione, sarà questa procedura a dover essere seguita. È questo il caso, per esempio, dell’Attestato di qualificazione dell’acciaio, previsto per gli elementi base in acciaio non coperti da norma armonizzata, destinati a un centro di trasformazione per la successiva lavorazione.
Per quanto riguarda, invece, l’acciaio da carpenteria metallica proveniente da un centro di trasformazione, in virtù dell’evoluzione della normativa nel corso degli anni, si rimanda allo specifico “focus” nell’ambito del presente paragrafo.
La terza e ultima casistica riguarda i materiali e prodotti innovativi o comunque non ricadenti in una delle due precedenti casistiche. In tali casi il fabbricante può pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, deve essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
In sintesi, le NTC stabiliscono l’obbligo per il produttore di qualificare il prodotto da costruzione ad uso strutturale e di accompagnare la fornitura in cantiere con la documentazione di qualificazione prevista per il prodotto stesso.
Il progettista delle strutture dovrà, quindi, prescrivere i prodotti e materiali da costruzione facendo corretto riferimento alla casistica applicabile in materia di qualificazione. Il Direttore dei lavori è tenuto a controllare che la fornitura richiesta dall’impresa sia accompagnata da tutta la documentazione necessaria e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
Dal 1° luglio 2013 è in vigore il Regolamento UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la Direttiva 89/106/CEE.
A partire da quella data, per essere immessi sul mercato[1], i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE secondo le nuove regole.
L’elenco dei prodotti coperti da norma armonizzata, e quindi sottoposti a marcatura CE, è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (vedi il documento allegato alla presente nota, che rappresenta l’ultimo aggiornamento disponibile) oppure sul sistema NANDO. Per quanto riguarda il Regolamento UE n. 305/2011 (già illustrato in precedenti note), si richiamano i seguenti punti principali.
È entrato in vigore il 9 agosto 2017 il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione.
Tale decreto abroga e sostituisce il D.P.R. n. 246/1993, che costituiva l’attuazione italiana della precedente normativa europea sui prodotti da costruzione. Ad oggi, pertanto, riferimento operativo per la marcatura CE, la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti da costruzione rimane il Regolamento UE n. 305/2011, cui si aggiunge il decreto in oggetto, relativo agli aspetti di dettaglio lasciati al livello nazionale come l’autorizzazione degli organismi di valutazione, gli strumenti di controllo del mercato e le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento.
Di più specifico interesse per le imprese di costruzione è l’articolo 20, che stabilisce le sanzioni per le diverse tipologie di soggetti in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.
Ecco il quadro delle sanzioni:
Si raccomanda di porre attenzione a che il progettista abbia fornito le specifiche tecniche del prodotto, conformemente ai requisiti di qualificazione come sopra descritti, ai fini di un corretto approvvigionamento del prodotto stesso.
In fase di accettazione dei prodotti, è bene accertarsi che il Direttore dei Lavori proceda a verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (dichiarazione di prestazione), con i requisiti richiesti dallo specifico progetto, sia per i prodotti ad uso strutturale e antincendio, sia per le altre tipologie di prodotti.
[1] Il Regolamento definisce immissione sul mercato “la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell’Unione” (articolo 2).
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